IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,  concernente  la  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  concernente
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  recante  il
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», in particolare l'art. 29,  lettera  i),  con  cui
sono conservate allo Stato  le  funzioni  amministrative  concernenti
«gli impianti nucleari,  le  sorgenti  di  radiazioni  ionizzanti,  i
rifiuti radioattivi, le materie fissili o  radioattive,  compreso  il
relativo trasporto, nonche' gli adempimenti di protezione in materia,
ai sensi della normativa vigente»; 
  Visto il decreto  legislativo  31  luglio  2020,  n.  101,  recante
«Attuazione della direttiva  2013/59/Euratom,  che  stabilisce  norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i  pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
le   direttive   89/618/Euratom,    90/641/Euratom,    96/29/Euratom,
97/43/Euratom  e  2003/122/Euratom  e  riordino  della  normativa  di
settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della  legge
4 ottobre 2019, n. 117», ed in particolare l'art. 182; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Vista la decisione del  Consiglio  europeo  del  14  dicembre  1987
concernente,  le  modalita'  comunitarie  di   uno   scambio   rapido
d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (87/600/EURATOM); 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del  3
dicembre 2008 concernente «Indirizzi operativi per la gestione  delle
emergenze»; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
giugno  2016  concernente  «Individuazione  della   Centrale   remota
operazioni soccorso  sanitario  per  il  coordinamento  dei  soccorsi
sanitari urgenti nonche' dei referenti sanitari regionali in caso  di
emergenza nazionale»; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30
aprile 2021 concernente «Indirizzi per la predisposizione  dei  piani
di protezione civile ai diversi livelli territoriali»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  3
dicembre 2008 concernente «Organizzazione e funzionamento di  sistema
presso la Sala situazioni Italia del  Dipartimento  della  protezione
civile»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
marzo 2010  concernente  «Piano  nazionale  delle  misure  protettive
contro le emergenze radiologiche»; 
  Ravvisata la necessita' di  procedere  alla  revisione  del  citato
Piano nazionale di cui al menzionato decreto del 19 marzo 2010; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
rep. n. 2395 dell'11 luglio del 2019 con il quale e' stato costituito
il «Gruppo di lavoro per  la  revisione  del  Piano  nazionale  delle
misure protettive contro le emergenze radiologiche»; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
rep. n. 2910 dell'11 ottobre  2021,  con  il  quale  sono  stati,  da
ultimo, prorogati al 10 dicembre 2021 i termini  di  validita'  delle
attivita' del citato gruppo di lavoro; 
  Ravvisata la necessita' di individuare  e  disciplinare  le  misure
necessarie a fronteggiare le conseguenze  di  incidenti  in  impianti
nucleari  di  potenza  ubicati  «oltre  frontiera»,  ossia   impianti
prossimi al confine nazionale, in Europa  e  in  paesi  extraeuropei,
tali da richiedere azioni d'intervento a livello  nazionale  che  non
rientrino tra i presupposti per l'attivazione delle misure di  difesa
civile, di competenza del Ministero dell'interno; 
  Considerata, altresi', l'esigenza  di  definire  procedure  per  la
gestione del flusso di informazioni tra i diversi soggetti coinvolti,
l'attivazione e il  coordinamento  delle  principali  componenti  del
Servizio nazionale della protezione civile, e  definire  altresi'  il
modello   organizzativo   per   la   gestione   dell'emergenza,   con
l'individuazione degli interventi prioritari da disporre,  a  livello
nazionale, ai fini della  massima  riduzione  degli  effetti  indotti
sulla popolazione e sull'ambiente; 
  Acquisito il parere dell'Ispettorato  nazionale  per  la  sicurezza
nucleare e la radioprotezione (ISIN) con nota dell'11 marzo 2022; 
  Acquisito, altresi', il parere  della  Conferenza  unificata  nella
seduta del 10 marzo 2022; 
  Sentiti il Ministero dell'interno e il Ministero della salute; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Adozione del Piano nazionale per la gestione 
               delle emergenze radiologiche e nucleari 
 
  1. E' adottato il Piano nazionale per la gestione  delle  emergenze
radiologiche e nucleari di cui al comma 2, dell'art. 182 del  decreto
legislativo 31 luglio  2020,  n.  101,  in  allegato  A  al  presente
decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano  restano  ferme  le
competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative  norme
di attuazione, ai sensi  dei  quali  provvedono  alle  finalita'  del
presente decreto.